Eredità

pexels-photoGli eredi rispondono in proporzione della propria quota anche degli interessi maturati sull’importo capitale del debito in epoca successiva al decesso del de cuius. Il principio è stato confermato dal Tribunale di Trento con la sentenza 955 pubblicata il 10 ottobre 2016 (giudice Alinari). Il tribunale si è pronunciato su un contenzioso originato dall’opposizione proposta dagli eredi contro il decreto ingiuntivo che un istituto di credito aveva ottenuto nei loro confronti per il pagamento della residua esposizione debitoria del defunto in relazione a un contratto di mutuo che quest’ultimo aveva contratto con l’istituto stesso e a un’apertura di credito sul suo conto corrente. Era successo che gli eredi, sul presupposto di avere accettato l’eredità con beneficio di inventario e che dunque il credito vantato dalla banca avrebbe dovuto essere cristallizzato alla data del decesso del de cuius nella misura risultante nel verbale di inventario, ritenevano, tra l’altro, non dovuti gli interessi maturati successivamente all’apertura della successione perché, diversamente, questo credito, così come tutti gli altri, sarebbe stato suscettibile di continua variazione in relazione alla durata della procedura ereditaria e avrebbe in tal modo impedito la definizione certa del passivo dell’eredità. La banca, nel costituirsi in giudizio, sosteneva invece che i debiti facenti capo al de cuius si dovevano ritenere produttivi di interessi anche dopo il decesso e che gli eredi avrebbero dovuto farvi fronte in ragione delle rispettive quote. È principio consolidato (si vedano le sentenze 5092/2006 e 562/2000 della Cassazione) che il debito ereditario previsto dall’articolo 752 del Codice civile comprende tutto ciò che fa riferimento al debitore al momento della sua morte, a cui gli eredi sono chiamati a far fronte nel momento in cui dichiarano di accettare l’eredità anche con il beneficio dell’inventario, procedura quest’ultima che consente all’erede di rispondere dei debiti del defunto nei limiti del patrimonio ereditato.