Contratti bancari, la responsabilità solidale dei cointestatari del conto corrente

euro-447214_1280Nel caso di cointestazione disgiunta del conto corrente l’atto di disposizione del singolo correntista vincola gli altri, dovendosi ritenere attuato col consenso di questi: è stabilito infatti che ogni contitolare del rapporto sia solidalmente responsabile nei confronti della banca per il saldo passivo. La previsione di solidarietà posta dall’articolo1854 c.c. concerne tutte le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresa l’apertura di credito, e comporta l’assunzione del debito da parte di tutti i correntisti in presenza di una disciplina convenzionale di cointestazione disgiunta del conto.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 aprile 2017 n. 9063

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex articolo 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva desunto la prova dell’esclusiva provenienza del denaro dall’attività professionale di uno dei coniugi, dalla circostanza che l’altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l’accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 settembre 2015 n. 18777

La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all’apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.
Corte di Cassazione, sezione II sentenza 30 maggio 2013 n. 13614

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (articolo 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (articolo 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell’esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto).
• Corte di Cassazione, sezione I sentenza 5 dicembre 2008 n. 28839

Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito “contratto nell’interesse esclusivo” di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell’articolo 1298 cod. civ., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto “de quo”, finalizzato all’espletamento del servizio di cassa in favore (e dunque nell’interesse) di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 settembre 2006 n. 19305

La dizione dell’articolo 1854 c.c. in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, nel prevedere anche la facoltà, per i singoli titolari, di operare anche separatamente sul conto, implica che tale eventualità sia subordinata alla condizione che tale facoltà sia espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, e non rende ammissibile che essa facoltà venga desunta, in via interpretativa, dall’analisi del tenore complessivo della convenzione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 luglio 2000 n. 8961