Cyberbullismo

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E’ stata pubblicata sulla G.U. 3 giugno 2017, n. 127 la legge 29 maggio 2017, n. 71 recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo». Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 18 giugno. Da quel momento, ciascun minore ultraquattordicenne, ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di bullismo potrà chiedere al gestore del sito o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso online. È quanto previsto, tra l’altro, dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, pubblicata sulla G.U. 3 giugno 2017, n. 127. Il testo prevede anche iniziative volte a prevenire il fenomeno del cyberbullismo definito come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». In particolare, ai sensi dell’art. 3, sarà istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno che vede la partecipazione di diversi enti per la realizzazione di un piano di azione integrato, l’art. 4 prevede invece l’adozione di linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico. L’art. 7 infine introduce la possibilità, per il minore di 14 anni che compia atti di bullismo nei confronti di un coetaneo, di essere sottoposto all’ammonimento del questore previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11/2009 in materia di stalking.