Risarcimento danno da perdita parentale

Risultati immagini per risarcimento immagini gratisIl Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita non patrimoniale, il c.d. danno da perdita parentale al padre, nonno e fratello di fatto di un ragazzo di 24 anni rimasto vittima di un incidente stradale. Nel caso in esame, il defunto era vissuto dai primi mesi di vita ai vent’anni di età con il marito della madre, il padre e il figlio di questi, instaurando con loro una stabile comunione di vita, e rivestendo pertanto un ruolo affettivo fondamentale. Nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che “il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto familiare”; ma ciononostante il Tribunale ha precisato i criteri in base ai quali ha fondato la quantificazione economica del danno nel caso specifico. Già dal 1996, il Tribunale di Roma si era dotato di una “griglia di valori di riferimento” sulla scorta dei quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima, che consente di individuare alcuni limiti e massimi al risarcimento. Ma, a partire dal 2007, tale sistema si è tuttavia prestato ad una evoluzione, alle stregua della quale alcuni fattori sono considerati imprescindibili per la valutazione del danno. Più precisamente tali fattori sono: il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto; l’età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore; la convivenza o meno tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite. Il nuovo sistema è stato fondato su un calcolo “a punti”, con la attribuzione, cioè, al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Dall’anno 2009, poi, è stata inserita la possibilità di operare una riduzione del punteggio attribuito per il rapporto parentale in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la concreta attenuazione e che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito. Considerati perciò i parametri fin qui menzionati, il giudice nella sua decisione ha quantificato il danno non patrimoniale nell’ammontare di € 76.500,00 per il padre di fatto, € 31.000,00 al nonno ed € 42.500,00 al fratello. Tale quantificazione è stata motivata alla luce delle circostanze specifiche della causa, prima fra tutte quella che gli attori non convivevano più con il defunto, in quanto “il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev’essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass. n. 10107 del 09/05/2011)”.