Calcolo stipendio e ferie legge 104

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Il Lavoratore che usufruisce dei permessi della legge 104 matura le giornate di ferie anche nei giorni di permesso, ha diritto a ricevere al 100% gli incentivi di produzione, ma “per ragioni effettive e urgenti” può essere trasferito dal datore di lavoro. Queste le novità contenute in alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione. Analizziamo punto per punto cosa cambia per i lavoratori che assistono i familiari disabili. Con una recente ordinanza i giudici della Suprema Corte hanno confermato che il dipendente che usufruisce dei giorni di permesso della legge 104, matura le ferie anche nei giorni di permesso quando non è presente in azienda. Nell’ordinanza n. 14187/2017 si legge infatti che “il diritto alle ferie assicurato dall’art. 36, u.c. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell’assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche”. Stessa linea vale per gli incentivi di produzione che, per i giudici “previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti” non sono limitati al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati e quindi vanno corrisposti interamente al dipendente che usufruisce dei permessi per assistere il familiare disabile (sentenza n. 20684/2016). Sul calcolo della retribuzione ricordiamo che i giudici della Suprema Corte hanno precisato che ai fini della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, questo può essere ridotto se si accumula con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, congedi che prevedono una sospensione dell’attività lavorativa, il primo, e un’indennità inferiore rispetto alla legge 104, il secondo. Con la sentenza n. 12729 del 19 maggio scorso la Cassazione ha stabilito che per ragioni aziendali effettive e urgenti il lavoratore, che gode dei permessi della legge 104, può essere trasferito in un altro luogo di lavoro. I giudici hanno respinto il ricorso di una lavoratrice che contestava il trasferimento disposto dal datore di lavoro, perchè tale trasferimento era conseguente alla soppressione del suo posto di lavoro. Citando la sentenza  n. 23579/2012 i giudici hanno sottolineato che “il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.