Sospensione delle cure

Risultati immagini per corte europea immagini gratisRientra nel margine di apprezzamento degli Stati la decisione di sospendere la ventilazione artificiale e di non consentire l’accesso a cure sperimentali delle quali non è stata dimostrata l’efficacia. L’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto alla vita, non può essere interpretato nel senso di affermare un obbligo per gli Stati di fornire farmaci e cure non autorizzate a livello nazionale. E’ la Corte europea dei diritti dell’uomo a stabilirlo con la decisione Grad e altri contro Regno Unito (ricorso n. 39793/17) depositata il 27 giugno (GARD AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM), con la quale Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso di una coppia di genitori che chiedeva di poter iniziare una cura sperimentale per il proprio figlio, colpito da una malattia genetica rara e con prognosi infausta. I medici inglesi, tenendo conto dell’assenza di prospettiva realistica di miglioramento nella gravissima malattia del bambino, avevano deciso di sospendere la ventilazione artificiale e procedere unicamente con cure palliative. I genitori si erano opposti a questa scelta chiedendo di provare cure sperimentali somministrate negli Stati Uniti ma i giudici nazionali avevano dato ragione ai medici anche tenendo conto dell’interesse superiore del minore. Di qui il ricorso alla Corte europea che, però, ha respinto le richieste dei genitori, di fatto condividendo l’operato dei giudici interni che in diversi gradi di giudizio hanno esaminato la drammatica vicenda. Per Strasburgo, chiarito che il caso proposto è diverso dalla precedente vicenda Lambert contro Francia perché si tratta di scelte di fine vita relative a un neonato, l’articolo 2 non fissa alcun diritto ad accedere a cure sperimentali che le autorità nazionali, dopo un’indagine scientifica, ritengono non valide e senza prospettive di successo.  La Corte ricorda, inoltre, che sulle questioni legate al fine vita e allo stop al funzionamento di dispositivi che assicurano una vita “artificiale”, manca un consenso tra gli Stati, con la conseguenza che ciascun Paese mantiene un ampio margine di apprezzamento, con la possibilità di regolare l’accesso a trattamenti sperimentali. Passa il vaglio della Corte anche l’operato delle autorità giurisdizionali interne che hanno sentito esperti di tutto il mondo, a stretto contatto con i genitori e hanno preso in considerazione l’interesse superiore del minore alla luce della circostanza che il neonato sarebbe stato esposto a sofferenze e che il bimbo aveva diritto a morire con dignità.