Riforma penale

avvozUna delle novità più importanti introdotte dalla recentissima riforma penale (Legge 103/2017) riguarda la nuova disciplina della prescrizione del reato. La riforma modifica completamente la tanto criticata Legge ex Cirielli del 2005 e stabilisce che d’ora in avanti la prescrizione venga sospesa per un periodo massimo di 18 mesi sia dopo la condanna in primo grado sia dopo la condanna in appello. Cambia inoltre il periodo di prescrizione per chi commette reati gravi contro i minori. Vediamo allora di fare chiarezza e stabilire cosa cambierà nella pratica per tutti i processi penali. La riforma della prescrizione del reato va a modificare e integrare gli articoli dal 158 al 161 del Codice penale. In particolare, la novità più importante è l’introduzione dei commi 2 e 3 all’articolo 159, che regolano la nuova sospensione della prescrizione dopo le sentenze di condanna. La Legge ex Cirielli stabiliva che il termine di prescrizione fosse pari al massimo della pena edittale prevista per il tipo di reato, con aumento di solo un quarto del termine in presenza di causa interruttive. Questo ha fatto sì che negli ultimi anni migliaia di processi siano stati interrotti per scadenza dei termini. I nuovi commi 2 e 3 dell’art. 159 c.p. stabiliscono invece che il corso della prescrizione sia sospeso: nel giudizio di primo grado, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello; nel giudizio di appello, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di Cassazione. In entrambi i casi, comunque, il periodo di sospensione della prescrizione non può essere superiore a un anno e sei mesi. Poniamo quindi che un imputato sia condannato in primo grado. La novità rispetto alla precedente Legge ex Cirielli sta nel fatto che a partire dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni (e quindi non oltre 90 giorni dopo il dispositivo) scatta un periodo di sospensione della prescrizione che dura fino alla lettura del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio (e quindi la sentenza di appello). In caso di ritardi, il periodo di prescrizione comincia a scorrere nuovamente dopo 18 mesi dal termine per il deposito, anche se non viene pronunciato il dispositivo della sentenza. In caso di proscioglimento dell’imputato, invece, non cambia nulla: la prescrizione continua a decorrere nell’eventuale giudizio di appello. Il procedimento è del tutto simile in caso di condanna in appello. Il decorso della prescrizione viene sospeso dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle motivazioni d’appello fino alla lettura del dispositivo della sentenza di Cassazione, o in alternativa fino allo scadere dei 18 mesi. Attenzione, però: nel caso invece in cui l’imputato sia prosciolto, o nel caso vi sia dichiarazione di nullità con rinvio al giudice di primo grado, non solo non si ha una seconda sospensione della prescrizione, ma si annulla anche la sospensione precedentemente maturata. Il giudizio definitivo di Cassazione, in ultimo, non viene interessato dalla sospensione dei termini di prescrizione. Analogamente a quanto accade per il giudizio di appello, tuttavia, in caso di sentenza favorevole all’imputato viene annullato anche la sospensione precedentemente maturata. La riforma penale introduce un’altra importante novità in tema di prescrizione. Attraverso l’aggiunta di un comma all’art. 158 c.p., la riforma stabilisce che nel caso di reati gravi nei confronti di minorenni e vittime vulnerabili, come i maltrattamenti in famiglia, la riduzione in schiavitù e la prostituzione e pornografia minorile, il termine della prescrizione decorra non da quando il fatto è stato presumibilmente commesso ma solo dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. In questo caso, dunque, la possibilità di prescrizione viene fortemente ridotta e limitata.