Infortunio e indennizzo

judge-1587300_1920Se rimaniamo vittime di un infortunio nel tragitto da casa al lavoro, possiamo pretendere l’indennizzo dei danni subiti da parte dell’INAIL? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16835 del 7 luglio 2017, fornendo alcuni chiarimenti sul punto. Per i giudici, infatti, l’indennizzo INAIL in caso di infortunio nel tragitto da casa al lavoro può essere riconosciuto anche in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, ma a condizione che il lavoratore dimostri di non aver potuto utilizzare un mezzo pubblico. Nel caso di specie, un lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti dell’INAIL, poiché voleva ottenere l’indennizzo per un infortunio subito a seguito di una caduta dal motorino, avvenuta mentre stava rientrando a casa dal lavoro. Il Tribunale, però, aveva rigettato la domanda del lavoratore e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello. La motivazione? Il lavoratore non era stato in grado di dimostrare di aver dovuto necessariamente utilizzare un mezzo privato per recarsi al lavoro. Il lavoratore ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, ritenendo ingiusta la sentenza. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di dargli ragione, rigettandone il ricorso in quanto infondato. Secondo i giudici di Cassazione, la Corte d’appello aveva evidenziato come il lavoratore non avesse provato né “la totale carenza all’epoca di idonei mezzi di trasporto pubblico”, né “la sussistenza delle allegate esigenze che avrebbero imposto l’uso del motociclo”. Oltre a questo, il lavoratore non aveva nemmeno dimostrato eventuali “specifiche necessità domestiche o familiari” che avessero imposto “un sollecito rientro a casa”. Oltre a ciò, la Cassazione ha osservato che l’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 prevede che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato” e che, dunque, nel caso in esame, la Corte d’appello aveva a ragione escluso l’indennizzo, poiché “l’uso del mezzo non è di ostacolo all’indennizzabilità” solo a condizione che “l’uso sia “necessitato” ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada)”. Ne consegue che il lavoratore in questione, vittima di infortunio nel tragitto da casa al lavoro avrebbe ben potuto “coprire il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro agevolmente, sia all’andata che al ritorno, in parte mediante l’uso di un frequente mezzo pubblico ed in parte, per circa un km, a piedi”. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, ma compensando tra le parti le spese processuali, vista la particolarità della vicenda.