Obbligo di prestare assistenza

car-accident-1995852_1920In tema di circolazione stradale, colui che ha cagionato un sinistro ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone eventualmente ferite, a prescindere dal fatto che la sua condotta configuri o meno un’ipotesi delittuosa, in quanto l’obbligo di prestare soccorso grava su tutti gli utenti della strada la cui condotta è comunque ricollegabile all’incidente. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Bari con la sentenza 1379/2017. In caso di inottemperanza, dunque, scatta la responsabilità in concorso materiale per i reati di fuga e mancata assistenza previsti dall’articolo 189 commi 6 e 7 del Codice della strada. La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto di sera in un comune pugliese. In particolare, era accaduto che un uomo alla guida della sua vettura aveva tamponato un’altra automobile a un incrocio, non rispettando le regole sulla precedenza. Dopo l’impatto, il guidatore, anziché fermarsi e verificare le condizioni del conducente dell’altro veicolo e dei suoi passeggeri, i quali avevano riportato lievi lesioni, inseriva la retromarcia e si dava alla fuga. Sul luogo dell’incidente, però, rimaneva la targa dell’automobile in fuga che rendeva agevole l’identificazione del guidatore, il quale veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati previsti dall’articolo 189 commi 6 e 7 del Codice della Strada, ovvero inottemperanza all’obbligo di fermarsi e inottemperanza all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite. Una volta provata la dinamica del sinistro e il coinvolgimento dell’imputato, il Tribunale non può far altro che condannare il guidatore per i reati a lui contestati e spiega il meccanismo di operatività dei due diversi reati previsti dall Codice della Strada. Ebbene, sostiene il giudice, ai fini del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, non rileva la riconducibilità del sinistro alla condotta colposa del guidatore. L’obbligo di prestare soccorso, infatti, grava su tutti gli utenti della strada la cui condotta è a qualsiasi modo ricollegabile all’incidente. Quanto al reato di fuga, invece, esso ha una diversa oggettività giuridica, essendo finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro. Di conseguenza, è ravvisabile, come nella fattispecie, un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.