Struttura risponde dell’operato dl chirurgo

medico_legge jpgPuò una struttura sanitaria rispondere dell’ operato del chirurgo anche se si limita a ospitarlo? A questa domanda ha risposto una sentenza del Tribunale di Verona del 22 giugno scorso, che si è occupata della responsabilità derivante da un intervento di mastoplastica che, tra le varie cose, era stato condotto da un medico che aveva vantato una specializzazione mai conseguita. Ebbene, per i giudici, se il sanitario ha assunto l’obbligazione contrattuale direttamente con la paziente, la struttura può essere chiamata a rispondere dell’ operato del chirurgo solo per inadempimento dei doveri che derivano dal contratto di spedalità. Il caso in questione ha visto coinvolta una donna che, dopo essersi sottoposta, in passato, ad una mastoplastica additiva, aveva deciso di tornare sui propri passi. Da qui la decisione di incaricare il chirurgo in questione di ridurre il volume del seno. La donna, insoddisfatta del risultato, ha deciso di citare in giudizio il professionista e la struttura dove l’intervento si è svolto, chiedendo di essere risarcita per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito segnalando di aver tra l’altro appreso, solo successivamente al trattamento, che il chirurgo aveva vantato una specialità in chirurgia plastica invece mai conseguita. La domanda fatta nei confronti del sanitario è stata accolta quanto al danno non patrimoniale biologico e morale, tenuto conto anche della significativa importanza che la paziente riconosceva al proprio aspetto fisico. Nel caso di specie, però, il giudice ha esonerato la struttura sanitaria dalla responsabilità per l’operato del chirurgo. Questo perché la stessa si era limitata a dare ospitalità al medico, dopo che il chirurgo aveva preso accordi diretti con la paziente circa l’intervento. Per questo, in particolare, era stato chiamato a rispondere a titolo contrattuale. In merito alla natura eccezionalmente contrattuale della responsabilità del medico la decisione assunta dal Tribunale di Verona non ha suscitato grandi perplessità. Questo perché nel corso del giudizio era stato accertato che il medico aveva assunto la sua obbligazione nei confronti della paziente autonomamente e prima dell’accesso nella struttura dove si era poi svolto l’intervento. Si tratta, quindi, di un caso in cui il medico ha agito “nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Le perplessità che rendono controversa la sentenza in questione, riguardano la decisione dei giudici di esonerare la struttura sanitaria da qualsivoglia forma di responsabilità per l’ operato del chirurgo. Il Tribunale di Verona, infatti, è giunto a tale conclusione ritenendo che, in un caso come questo, nei confronti della struttura avrebbero rilevato esclusivamente gli addebiti inerenti alle prestazioni che la stessa eroga direttamente, con esclusione, quindi, di quella specialistica del trattamento chirurgico. In sostanza, la struttura poteva essere chiamata a rispondere solo se la paziente avesse lamentato anche l’inadempimento dei doveri che derivano dal contratto di spedalità e degli obblighi latu sensu alberghieri.