Abusiva concessione di credito

euro-447209_1920In caso di fallimento la banca risponde in solido con gli amministratori per i risarcimenti in caso di abusiva concessione del credito. Legittima l’azione del curatore ex artt. 146 l. fall. e 2393 c.c. (sentenza n. 9983 del 20 aprile 2017). La Corte ribadisce che il curatore fallimentare non è legittimato a proporre nei confronti dell’istituto finanziatore «l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta». Nel sistema della legge fallimentare, una tal legittimazione ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni cd. di massa. Legittimato ad agire nei confronti dell’istituto è invece il curatore ai sensi dell’art. 146 della legge fall. in correlazione con l’art. 2393 cod. civ., «ove la posizione della banca sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della predetta società». La banca, nella sua attività di ente erogatore di credito, deve seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 del T.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate. Quindi, «se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale quanto all’amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove (come dedotto nella specie) sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca». L’avventata richiesta di credito da parte degli amministratori di una società che ha interamente perduto il capitale e l’imprudente comportamento della banca che concede il credito, sono le due facce di un comportamento illecito dove non può non ravvisarsi un concorso di entrambi i soggetti. Tale comportamento è concorrente ed è caratterizzato da «intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale». Ciò integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria solidale, giacché «gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli». Dopo aver accertato quindi che la società ha subito un danno in conseguenza della cattiva gestione degli amministratori che, nonostante la causa di scioglimento, avevano chiesto e ottenuto finanziamenti dalle banche, la relativa azione di responsabilità, tanto nei confronti degli amministratori quanto delle banche, spetta al curatore fallimentare.