Agevolazioni concesse al familiare della persona con disabilità. Cosa ti spetta

Il familiare che assiste la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati enon al suo familiare.

ATTENZIONE

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

La documentazione necessaria
Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo.
Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.
1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:
o per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
o per il disabile psichico o mentale, è richiesto
• il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
• il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta
(Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)
o per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge
n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Come fa sapere l’Inps, per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di
accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.

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