Agevolazioni prima casa: la normativa di riferimento

Un contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità delle agevolazioni prima casa.

Nel 1971 ha acquistato il suo unico immobile nel Comune di Roma richiedendo, nell’atto di acquisto, di avvalersi delle agevolazioni previste dalla Legge 2 luglio 1949 n. 408 (“Legge Tupini”) . L’immobile acquistato avrebbe soddisfatto anche i requisiti richiesti dal Dpr n. 131/1986, non ancora vigente al momento del suddetto acquisto.

L’istante dichiara di aver trasferito e mantenuto la propria residenza nell’immobile acquistato, che, tra l’altro, costituisce, da allora, l’unico e primo immobile acquistato su tutto il territorio nazionale e l’unico immobile posseduto nel Comunre di residenza (Roma).

Nel 2017, deceduto il padre residente in Roma, lasciava in eredità alla stessa la casa di famiglia, anch’essa abitazione non di lusso. E’ intenzione dell’istante, erede del defunto, trasferirsi nella casa paterna, cedendo il proprio appartamento acquistato nel 1971. Alla luce di quanto esposto sopra la contribuente chiede se sussistono i presupposti per chiedere le agevolazioni prima casa.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate:

Ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso [ndr. diverse da quelle 3 appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9] e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.

Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “Le dichiarazioni di cui alla nota IIbis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione (..)”.

Ne consegue – in base alle citate disposizioni – che la disciplina agevolativa riservata, ai fini dell’imposta di registro, dalla Nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, alla prima casa di abitazione, trova applicazione anche per gli acquisti a titolo gratuito (mortis causa o per donazione) di case di abitazione (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale. Ciò nonostante il fatto che – come chiarito nella Circolare 21 febbraio 2014, n. 2 – “per effetto della riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa sia stato abrogato il quinto periodo di detta disposizione”.

Ricorrendone i presupposti, quindi, il contribuente può avvalersi della possibilità di versare, in misura fissa, le imposte ipotecaria e catastale.
Per quanto di interesse in questa sede, l’istante intende conoscere se la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 1, della Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR possa trovare applicazione anche nell’ipotesi –ricorrente nella fattispecie prospettata – nella quale l’unico immobile preposseduto nel Comune di residenza non sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”, non ancora introdotte all’epoca dell’acquisto, avvenuto nel 1971.

Nel caso di specie, in relazione all’immobile ereditato, il contribuente istante non potrebbe usufruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto – avendo la titolarità esclusiva dell’immobile acquistato nel 1971 – non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) della Nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che, come noto, prevede che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Pertanto, limitatamente alla condizione di cui alla richiamata lettera b), la disposizione, di cui al citato comma 4-bis, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato – come chiarito dalla Circolare 13
giugno 2016, n. 27 (paragrafo 3.3) – beneficiando delle agevolazioni elencate nella lettera c), della Nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.