Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Con la circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 125 si precisano gli importi delle prestazioni e le tabelle dei limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2019.

Si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l’intero anno, nell’importo mensile di 555,76 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2019:

  • 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).