Assegno di mantenimento

hands-1920854_1920 (1)Il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro ma di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, nella recentissima sentenza n. 39411/2017. Vediamo allora la situazione nel dettaglio. Il genitore che non vive più con il coniuge ma non ha un lavoro, dunque, è comunque obbligato a versare l’assegno per i figli. E questo non solo fino al raggiungimento della maggiore età, ma più in generale fino a quando il figlio –lui sì– non raggiunga una sua indipendenza economica. Ma come può un genitore che non ha un lavoro assicurare un assegno mensile al proprio figlio? Per la Corte di Cassazione, il mantenimento deve continuare “a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni” attraverso la dimostrazione di una “fruttuosa attivazione” alla ricerca di un’occupazione stabile. In altre parole, è il genitore che deve dimostrare di non essere in alcun modo riuscito a procurarsi le somme necessarie al mantenimento del minore. Anche perché non avere un lavoro non significa necessariamente non avere redditi. Si pensi alle case di proprietà o ai vari tipi di risparmi che possono essere depositati nei conti correnti. Neppure il ricorrente ha visto accogliere le sue obiezioni riguardo la mancanza dello stato di indigenza del minore e il sopraggiungere della prescrizione del reato. Per quanto riguarda il primo punto, la Cassazione ha fatto notare che la motivazione del genitore è priva di fondamento, anche se accompagnata dalla testimonianza del figlio in tal senso, in quanto lo stato di bisogno è in ogni caso insito nella condizione del minore. Per ciò che concerne, invece, la prescrizione, secondo gli Ermellini non è rilevante il fatto che il figlio sia successivamente andato a vivere con il genitore sotto processo: il ricorrente non ha mai dedotto di aver fatto fronte alle obbligazioni già scadute, e dunque correttamente si è ritenuta la permanenza del reato fino alla data della sentenza di primo grado. Come visto, dunque, non è la sola presenza (o assenza) di un impiego a determinare l’obbligo da parte del genitore separato o divorziato a versare l’assegno all’ex coniuge per il mantenimento dei figli. La capacità economica dei genitori in sede di divorzio viene infatti stabilita in base alle dichiarazioni fiscali dei redditi e a tutti gli altri elementi che il giudice è in grado di verificare. Se le condizioni economiche dei genitori non risultano abbastanza chiare, il giudice può persino disporre un accertamento da parte della Polizia tributaria. Insomma: il reddito da lavoro è solo uno dei tanti fattori che si pongono all’attenzione del tribunale. Ricordiamo, per concludere, che i genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli anche dopo il compimento della maggiore età. Nel caso di separazione o divorzio, tuttavia, l’assegno non è automatico ma deve essere richiesto dal genitore convivente con il figlio o dal figlio stesso (nel caso in cui questo non conviva con nessuno dei genitori). L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento ai figli, ovviamente, non vale per sempre ma solo fino al momento in cui questi ultimi non siano in grado di raggiungere l’indipendenza economica. Non esiste, tuttavia, un parametro o un’età specifica, quindi a volte è difficile determinare esattamente quando il mantenimento può cessare.