Bonus per l’ambiente, tutte le novità della manovra: dal bonus verde alla tassa automobilistica

Bonus per l’ambiente tutte le novità

La manovra 2019 introduce novità per quanto riguarda gli incentivi per la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti, soprattutto con riferimento a quelli di plastica. Viene infatti previsto un credito d’imposta del 36 per cento delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati ottenuti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

La legge di bilancio conferma anche per il 2019 il cosiddetto ecobonus, la detrazione fiscale del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a 100 mila euro a persona).

Disposta la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per:
– le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica
– ristrutturazione edilizia
– l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017) legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato

Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Dal testo della manovra si legge che sono coinvolti i veicoli di categoria M1 caratterizzati cioè da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, si tratta di veicoli elettrici o ibridi. Chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO² g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella: CO2 g/km Contributo (euro) 0-20 6.000 21- 70 2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella: CO2 g/km Contributo (euro)0 – 20 4.000 21 -70 1.500

Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Confermata la riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni; i veicoli devono essere in possesso del certificato rilasciato dall’ASI; tale caratteristica deve essere riportata anche sulla carta di circolazione.