Caduta dalla scale condominiali. Chi è responsabile?

Caduta dalle scale condominiali? Chi risponde?

Può capitare che all’interno del condominio si verifichi un infortunio o una caduta dalle scale condominiali. Chi risponde e chi è responsabile?

Il condominio, nella qualità di custode dei beni comuni, risponderà dei danni causati o ai condomini o ai terzi, sulla base dell’articolo 2051 codice civile.

Secondo la giurisprudenza (1), si tratta di responsabilità oggettiva determinata in capo al condominio, in base alla relazione che esiste con i beni in comune e che, si può escludere solo se  “l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile“.

Di conseguenza, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal condominio per essere caduto dalle scale avrà l’onere di provare di aver subìto un danno in conseguenza della caduta.

L’applicazione del contenuto dell’articolo 2051 codice civile, è circoscritta ai danni causati dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il comportamento.

La giurisprudenza degli ultimi anni (2)ritiene che in caso di alterazione, il condominio risponde solo quando questa “per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno“.

L’amministratore quali funzione svolge?

L’amministratore di condominio svolge una funzione di custode sui beni e sui servizi comuni del fabbricato, egli è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio a nessuno.

L’amministratore ha il dovere di vigilanza e di controllo sui beni comuni del condominio e, conseguentemente, la responsabilità per gli eventuali danni subiti dai terzi all’interno dei locali condominiali.

Per escludere la responsabilità del condominio, deve presentarsi un caso fortuito, cioè un accadimento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile.

Qualora un condomino evochi in giudizio il Condominio a titolo di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia o di responsabilità aquiliana, l’amministratore, per resistere in tale giudizio, deve munirsi della preventiva autorizzazione assembleare trattandosi di azioni in riferimento alle parti comuni che esorbitano dalle attribuzioni demandate allo stesso ai sensi dell’art. 1130 cod. civ. Deve, tuttavia, ritenersi comunque ammessa la costituzione in giudizio senza la predetta autorizzazione purché successivamente intervenga la ratifica da parte dell’organo assembleare. (3)

 

(1) Cassazione sentenza n. 11695 del 2009

(2) Cassazione n. 11592 del 2010, 

(3) Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 21 aprile 2015, n. 8115