Clausole RC auto

Rc-Auto-gratis-un-annoL’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ( Ivass ), nella sua lettera al mercato del 24 luglio 2017, si è espressa sulle clausole relative alla cessione del credito e al risarcimento in forma specifica inserite nelle condizioni di polizza R.C. auto di diverse imprese assicuratrici. Nel citato documento l’ Ivass ha comunicato di aver ricevuto diverse segnalazioni provenienti dai consumatori i quali lamentavano le limitazioni che dette clausole mettono in atto. Esse tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi “ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione. Più precisamente sottolinea l’ Ivass : a) alcune vietano tout court la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa b) altre prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzio-assenso). c) Altre ancora prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato , il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia. Clausole del genere, sottolinea l’ Ivass, “possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà”. E la loro applicazione, “in molti casi”, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro. Fatte queste valutazioni, l’Istituto ha perciò comunicato che di fronte a simili clausole, si vedrà costretta ad effettuare le dovute segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo. L’AGCM, rammenta l’ Ivass, ha già avuto modo di esprimersi a tal proposito con il provvedimento n. 24268/2013, nel quale ha indicato alcune condizioni che, bilanciando in maniera ponderata le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio. L’Istituto richiama quindi l’attenzione delle imprese assicurative “sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno”. Compito non facile in quanto gli interessi in gioco delle parti contrattuali sono entrambi meritevoli di tutela: gli interessi del consumatore, come sopra esposti, che è considerato una parte contrattuale “debole”, ma anche quelli delle imprese assicuratrici, che hanno l’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti cui è collegato anche l’aumento dei costi che, a valle, incidono sull’aumentare dei premi delle polizze.