Colpa medica e riconoscimento del danno nell’intervento urgente: cosa dice la Cassazione

Nel 2003 un uomo con atto di citazione evocava in giudizio davanti al Tribunale di Foggia i sanitari per ottenere davanti ai giudici la responsabilità degli stessi, sia per il negligente adempimento delle obbligazioni riguardanti l’attività professionale, sia per l’omessa informazione relativa all’intervento chirurgico.

Il ricorrente deduceva a seguito di ricovero che i medici gli avevano diagnosticato un cancro della laringe e dopo il primo intervento, a causa di complicanze, ne erano seguiti altri tre, l’ultimo dei quali di laringectomia totale.

L’uomo riferiva che in seguito all’ultimo intervento, era stato trasferito in sala operatoria per una revisione della ferita, ma, invece, veniva effettuata l’asportazione totale della laringe con conseguenza di perdita della voce.

Il Tribunale di Foggia con sentenza del 5 Novembre del 2009 rigettava la domanda. Gli eredi contro tale decisione proponevano appello.

La corte d’Appello di Bari disponeva supplemento di consulenza, e con sentenza del 9 novembre 2016, accoglieva l’appello e dichiarava la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi riguardanti la corretta formazione del consenso informato.

Contro tale decisione proponeva ricorso per Cassazione la fondazione.

La Suprema Corte ribaltava il verdetto, dettando dei principi che circoscrivono le ipotesi risarcibili se manca un adeguato consenso informato.

I giudici, aggiungono, che l’informazione avrebbe dovuto riguardare le problematiche consequenziali e costituire il fondamento di una alleanza terapeutica tra medico e paziente: il bene tutelato è quello della libertà di autodeterminazione, bene del tutto diverso rispetto a quello della salute. Talaltro, la mancanza di consenso assume rilievo ai fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale di autodeterminazione, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.

Alla luce di queste considerazioni la Cassazione cita le circostanze in cui, in assenza di un valido consenso informato, c’è il riconoscimento di un danno.

Il nostro caso rientra invece nell’ambito dell’intervento eseguito correttamente che il paziente avrebbe rifiutato se edotto sui “risvolti”. Talaltro, una domanda di danni non era stata formulata nell’atto di citazione, in quanto il paziente si era limitato a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta, relativa e permanente, il danno morale e quello della capacità lavorativa specifica, oltre al danno esistenziale ed alla vita di relazione.

La Cassazione con la sentenza 31234/2018 depositata in cancelleria il 4 dicembre accoglie il ricorso della casa di cura e rigetta le domande proseguite dagli eredi.

Sentenza 31234/2018