Commissione di massimo scoperto fuori dal calcolo del tasso di usura

Sei cliente di banca e hai sottoscritto un contratto di apertura di credito anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2- bis del D.L. n. 185/2008 e vuoi accertarti se sia riscontrabile un caso di usura bancaria?

La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018 ha statuito che per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 ( in particolare in riferimento all’art. 2 bis rubricato “Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari” ) gli interessi applicati sulla commissione di massimo scoperto non possano essere considerati unitamente agli interessi di conto corrente al fine di rilevare il Tasso Effettivo Globale Medio ( Tegm ) , indice utile per stabilire la sussistenza o meno del tasso di usura.

La solenne pronuncia ha sottolineato che per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 185/ 2008 si debbano effettuare due calcoli: da una parte quello per stabilire gli interessi applicati sulla commissione di massimo scoperto e dall’altra parte quello per stabilire la soglia computata sugli interessi praticati normalmente. Compiuti i due calcoli, bisogna effettuare una compensazione e solo alla fine di questa ulteriore valutazione, è possibile stabilire se ci si trovi o meno  di fronte ad un caso di usura.

La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite si inserisce in un filone giurisprudenziale dello stesso giudice di legittimità in cui rientra la sentenza n. 22270/16 che sottolineava che tutti i decreti ministeriali di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm) ex articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 emanati nello stesso periodo, recependo le  “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate il 30 luglio 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009,  fornite dalla Banca d’Italia , hanno delimitato tale tasso senza comprendere nel computo l’ammontare di massimo scoperto.

La sentenza n. 16303/2018 a Sezioni Unite della Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto : “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2bis del Dl 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse (Teg) praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (Cms) eventualmente applicata, intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, rispettivamente con il tasso soglia e con la “Cms soglia”, calcolata aumentando della metà percentuale della Cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi l’importo dell’eventuale eccedenza della Cms in concreto praticata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.