Concordato in appello

avvoz

Ridurre il numero dei giudizi di appello e di Cassazione. È questo l’obiettivo delle novità in materia di impugnazioni contenute nella riforma penale (approvata dalla Camera il 14 giugno, atto 4368): alcune partiranno con l’entrata in vigore della legge, mentre altre dovranno essere attuate con decreti delegati. Innanzitutto, torna il «concordato in appello», abolito nel 2008. Il meccanismo è semplice: pubblico ministero e difesa concordano «sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi» e indicano la pena. Se l’accoglie, la corte pronuncia sentenza inoppugnabile. Altrimenti celebra il dibattimento, ma la richiesta di concordato può essere riproposta. Per garantire omogeneità il procuratore generale dovrà indicare «i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti». Il concordato è escluso per reati di criminalità organizzata, terrorismo, pedopornografia, prostituzione minorile e violenza sessuale, e per delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Novità anche per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che sarà automatica «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa». Ciò per evitare che una sentenza di condanna in appello si fondi su un giudizio dei testimoni solo sulle carte. Diventa poi di competenza della corte d’appello, e non più della Cassazione, la rescissione del giudicato nei confronti del condannato processato in sua incolpevole assenza. Stop anche ai ricorsi in Cassazione contro le sentenze di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare: dovranno essere impugnate in appello. In Cassazione saranno inammissibili i ricorsi presentati personalmente dall’imputato: ciò rappresenterà un problema per i molti avvocati non cassazionisti che abitualmente scrivono i ricorsi facendoli firmare ai propri assistiti. Aumentano poi le sanzioni pecuniarie per i ricorsi in Cassazione inammissibili e viene resa più snella la procedura con cui la Corte potrà dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione e inoppugnabilità della sentenza, o procedere alla correzione di errori materiali e di fatto. Torna la discussione orale dei ricorsi relativi alle misure cautelari reali, che la Corte ha recentemente confinato tra i riti cartolari; i giudici di una sezione che non condividono un principio di diritto delle Sezioni unite dovranno rimettere a queste la decisione del ricorso e il principio di diritto potrà essere pronunciato dalle Sezioni unite d’ufficio anche in presenza di ricorso dichiarato inammissibile; la Cassazione potrà decidere nel merito tutte le volte in cui non ritenga necessari ulteriori accertamenti di fatto; e i ricorsi contro le sentenze di proscioglimento di primo grado confermate in appello non potranno essere proposti per motivi riguardanti la valutazione della prova, ma solo per violazione di legge. In generale, i giudici vengono gravati di un obbligo “rinforzato” di motivazione delle sentenze (anche di primo grado): occorrerà spiegare i «risultati acquisiti» e i «criteri di valutazione della prova adottati». La valutazione delle “prove contrarie” si fa più rigorosa. Il giudice dovrà dare specificamente conto della loro non attendibilità circa: l’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; la punibilità e determinazione della pena; la responsabilità civile derivante dal reato; l’accertamento dei fatti da cui dipende l’applicazione di norme processuali. Si impone così al giudice uno sforzo nel valutare la prova per soffocare impugnazioni inadeguate. Cambia anche la struttura dell’impugnazione: dovrà enunciare, a pena di inammissibilità, «le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione».