Condominio. Lanciare secchi d’acqua, mozziconi di sigarette su balcone del vicino è reato

Lancio di secchi di acqua dal balcone o mozziconi di sigarette ritrovati sui terrazzi? La Cassazione con la sentenza n. 9474/2018 ha sancito che lanciare acqua e mozziconi di sigarette sul balcone del vicino è reato. La corte di Cassazione ha condannato un condomino, per il reato di getto pericoloso di cose, in quanto gettava sul balcone della famiglia del piano di sotto: secchi d’acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta, inoltre generava rumori molesti durante tutto l’arco della giornata.

L’uomo, condannato dal tribunale di Pescara alla pena di 400 euro di ammenda per il reato ex art. 674 c.p., adiva quindi la Cassazione, denunciando innanzitutto l’erronea interpretazione della legge penale in relazione all’articolo 674 c.p. e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio, sostenendo di dover essere assolto dal reato per insussistenza del fatto. Peraltro, secondo il ricorrente non poteva essere certa la sua responsabilità, posto che non era l’unico ad abitare l’appartamento del piano di sopra.

Per i giudici della Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile. Sulla base delle evidenze disponibili, i giudici della Corte hanno ritenuto provato l’accertamento di responsabilità dell’uomo sui cui pendevano i riscontri fotografici effettuati da carabinieri e testimonianze di altri inquilini. Inoltre, aggiungono, pur essendo condivisibile “l’affermazione secondo la quale la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone, deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone”.

La Suprema Corte ha confermato che è fondato il secondo motivo perché la contravvenzione in parola è punita “con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206,00 euro, cosicché la pena pecuniaria di 400,00 euro è, all’evidenza, illegale”. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata e la parola passa al giudice del rinvio solo in ordine alla misura della sanzione.