Consenso informato del paziente e responsabilità medica

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Così recita l’art. 32 della Costituzione, 1 comma.  La salute costituisce un diritto fondamentale, trascende il singolo individuo e rientra nel patrimonio sociale comune, la cui lesione impone il risarcimento del danno a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.

Il paziente deve ricevere le informazioni adeguate per le cure a cui sarà sottoposto. A tal proposito, viene in soccorso del paziente la disciplina del consenso informato, fondata sull’idea che un intervento medico non può considerarsi lecito se prima il paziente non ha ricevuto dai medici le informazioni riguardanti la sua patologia e i trattamenti a cui sarà sottoposto e non ha dato il suo consenso libero e consapevole alle cure.

Necessario che il paziente possa comprendere delle indicazioni di eventuali alternative terapeutiche, del rischio di possibili complicanze e delle eventuali carenze di dotazioni strutturali della struttura sanitaria. Sul consenso informato puoi leggere quest’articolo.

In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. (Corte di Cassazione – Sezione 3 civile – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15749).