Constatazione amichevole e sinistri stradali

Risultati immagini per RC Auto immagini gratisSinistro stradale? Come risolvere la questione? Semplice: basta compilare l’apposito modulo di constatazione amichevole che tutti abbiamo in auto e il gioco è fatto. In realtà, non è semplice come sembra: infatti, nonostante le dichiarazioni rese, potrebbe essere difficile ottenere il risarcimento per i danni subiti. Il tribunale di Treviso, si è espresso sulla questione in una recente sentenza. A seguito di un sinistro stradale verificatosi nel gennaio 2006, il conducente del veicolo danneggiato e i relativi passeggeri, promuovevano ricorso dinnanzi al Giudice di Pace di Treviso, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento per i danni riportati. Secondo gli attori, infatti, il convenuto, non avendo concesso loro la precedenza dovuta, si era reso fautore del sinistro provocando un forte impatto che, oltre i danni alla vettura, aveva anche prodotto lesioni fisiche ( il c.d. “colpo di frusta”) nei confronti di terzi trasportati. Il Giudice di Pace, dopo aver disposto una CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, ritenendo «liberamente valutabili le dichiarazioni confessorie» rese nel CID e «valorizzando la circostanza che gli stessi soggetti fossero stati coinvolti in innumerevoli altri sinistri stradali», riteneva non provata la dinamica del sinistro prospettata dagli attori. convinti delle proprie ragioni, gli attori presentavano ricorso dinnanzi al Tribunale di Treviso. La prima Sezione del Tribunale di Treviso, con la sentenza del 27 Marzo 2017, n. 693, si è espressa confermando quanto già disposto dal giudice di prime cure, il quale aveva rilevato che le dichiarazioni provenienti dal convenuto, il quale riconosceva di non avere osservato il segnale di stop nel modulo di constatazione amichevole, «non costituiscono confessione e quindi piena prova, neppure nei confronti dell’autore della dichiarazione, ma sono liberamente apprezzate dal giudice». Sul punto e in tal senso, si erano espressi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: «nei giudizi proposti ai sensi dell’articolo 18 della legge 990/1969, (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 144 D.lgs. n. 209/2005), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro». «Ne consegue – proseguono i giudici di Piazza Cavour – che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice» (Cass. 3567/13). Ma non è tutto: a peggiorare la posizione degli attori, si è posta la CTU che, tralasciando le dichiarazioni confessorie, ha portato alla conclusione che l’impatto tra i due mezzi fosse stato di «modesta entità» e che il danno riportato dal veicolo del convenuto (che era sopravvissuto alla demolizione, diversamente dall’auto degli attori) «fosse costituito da una semplice ammaccatura del lamierato della porta, non avendo coinvolto la struttura portante». Pertanto, dall’esiguità dell’urto, il giudice non solo ha desunto che la velocità era modesta, ma anche, di conseguenza, tale da escludersi conseguenze negative per la salute dei passeggeri. Cari guidatori, la constatazione amichevole farà sempre il suo dovere, quindi meglio compilarla, ma mai affidarsi completamente ad essa.