Consumatore e rintracciabilità del prodotto: cosa c’è da sapere

Rintracciabilità del prodotto, come il consumatore può conoscere il prodotto dalla sua trasformazione alla distribuzione. Qual è la normativa in Italia e nell’UE?

Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la “rintracciabilità” – definita dal Regolamento (CE) 178/2002 – come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare conservi traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale.

La rintracciabilità consiste nell’utilizzare le “impronte”, ovvero la documentazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare un lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime: documentazione di origine e di destinazione ecc.).

Fino al 2005 erano rintracciabili solo alcuni prodotti, quali carni, pesce e uova, quelli cioè più a rischio per la salute del consumatore. Dal 1° gennaio 2006, con l’entrata in vigore del “Pacchetto Igiene”  come riporta il portale del Ministero della Salute l’obbligo della rintracciabilità è stato esteso a tutti i prodotti agroalimentari, il che consente di individuare qualsiasi prodotto in ognuna delle fasi del ciclo produttivo.

I requisiti minimi per l’applicazione della rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare sono specificati nell’Accordo del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005).

Attualmente nell’UE esiste una rintracciabilità obbligatoria (o cogente) e una rintracciabilità volontaria che oltre alla rintracciabilità di filiera (detta inter-aziendale in quanto derivante dalla combinazione dei processi di rintracciabilità interna a ciascun operatore della filiera) prevede anche la cosiddetta rintracciabilità interna (ricostruzione, passaggio per passaggio, del percorso seguito da ogni materia prima o sostanza all’interno dello stabilimento).