Disoccupazione per chi si sposta nei paesi dell’Unione Europea. Come ottenerla?

La normativa comunitaria prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno stato, avendo maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione locale possa continuare a beneficiare delle prestazioni recandosi in un altro stato comunitario alla ricerca di un’occupazione.

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione che si reca in un altro stato membro alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alle prestazioni per massimo tre mesi a partire dall’indisponibilità del disoccupato presso il centro per l’impiego, cioè dalla data di partenza dall’Italia.

Anche il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro mantiene il diritto per massimo tre mesi, con la normativa comunitaria che consente la proroga del termine fino a sei mesi. Il disoccupato deve verificare se lo stato che eroga la prestazione preveda tale proroga.

QUANTO SPETTA?

Un cittadino italiano beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, oltre a beneficiare dell’indennità per il periodo esportato, potrebbe aver diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati.

Come riporta l’Inps attraverso le linee guida dal periodo indennizzabile come rimpatriato (massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate dall’Istituzione estera.

È prevista anche la totalizzazione dei periodi di assicurazione, per cui lo stato membro, in cui la persona ha lavorato da ultimo, deve tenere conto, se necessario, dei periodi assicurativi degli altri stati membri, per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Quali sono i requisti?

Per conservare il diritto, il disoccupato è tenuto a rispettare i seguenti termini e condizioni:

  • prima della partenza deve essere iscritto come richiedente lavoro;
  • deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello stato membro competente per almeno quattro settimane e la partenza prima di tale termine deve essere autorizzata dalle istituzioni;
  • deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello stato comunitario in cui si reca;
  • deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello stato di arrivo.

Avvalendosi della facoltà prevista dai regolamenti comunitari, l’Italia ha stabilito che, per esportare la prestazione di disoccupazione, è sufficiente che prima della partenza l’interessato sia stato iscritto almeno un giorno al centro per l’impiego.

Attenzione bisogna fare la domanda prima della partenza, il beneficiario di disoccupazione ASpI/miniASpI/ NASpI che si reca in un altro stato alla ricerca di lavoro, oltre a comunicare l’indisponibilità al centro per l’impiego, deve richiedere alla struttura INPS territorialmente competente il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione.