Procedure concorsuali. Spetta al giudice del lavoro la competenza circa l’indennità risarcitoria dei licenziamenti illegittimi

La Corte di Cassazione ha depositato ieri la sentenza n. 16443/2018 che, per la prima volta dall’entrata in vigore della Legge Fornero n. 92/2012, ha stabilito che ricorre la competenza del giudice di lavoro anche per quanto riguarda l’indennità risarcitoria da liquidare al lavoratore dipendente in caso di illegittimità del licenziamento intimatogli da un’ impresa assoggettata a procedure concorsuali.

La sentenza della Suprema Corte è frutto di un percorso argomentativo che trae spunto da  un riparto di competenze tra il giudice del lavoro e il giudice fallimentare ben consolidato in giurisprudenza : da una parte infatti sussiste la cognizione del primo ogniqualvolta il lavoratore richieda una pronuncia di mero accertamento, come quella in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ovvero una pronuncia costitutiva, quale la domanda di declaratoria di nullità di atti di cessione di ramo d’azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con il cedente; dall’altra parte invece, in linea con il principio della par condicio creditorum, compete alla cognizione del tribunale fallimentare  l’accertamento dei diritti di credito nascenti dal rapporto di lavoro , anche nell’ipotesi in cui questo presupponga accertamenti aventi funzione strumentale.

La Corte di legittimità, nella sentenza citata, ha statuito la sussistenza della competenza del giudice del lavoro con riferimento alla domanda di reintegrazione per illegittimità del licenziamento, escludendo completamente quella del giudice fallimentare in quanto la domanda attorea del dipendente è volta  alla tutela della propria posizione all’ interno dell’impresa e la difesa dei propri diritti non patrimoniali e previdenziali.

Il dato totalmente nuovo che però emerge dalla pronuncia della Corte di Cassazione è che anche la domanda risarcitoria attenga alla competenza del giudice del lavoro in caso di illegittimità del licenziamento intimato da impresa assoggettata a procedure concorsuali. I giudici di piazza Cavour argomentano la loro statuizione ponendo l’accento sulla mutata natura della tutela indennitaria che spetta al lavoratore all’indomani dell’entrata in vigore della Legge Fornero.

Attualmente il lavoratore, infatti, ha diritto ad una tutela indennitaria la cui quantificazione viene stimata in base ad una «valutazione calibrata di elementi interni al rapporto di lavoro» (anzianità del dipendente, numero degli occupati…) «ovvero sulla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro»,ovvero «dati apprezzabili, per palese cognizione, dal giudice del rapporto» . Ne consegue che il giudice che può decidere l’an e il quantum dell’entità risarcitoria altro non può essere che il giudice del  lavoro. Disposta l’entità del risarcimento da parte del giudice del lavoro, spetta al lavoratore di richiedere successivamente, innanzi al tribunale fallimentare, l’insinuazione al passivo dell’indennità risarcitoria così liquidata.