E’ valida la donazione fatta per bonifico bancario?

L’art. 769 recita “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione necessita dell’ atto pubblico , sotto pena di nullità. se ha per oggetto cose mobili . L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante .

E’ valida la donazione fatta per bonifico bancario?

È nulla per mancanza dell’atto pubblico la donazione che consiste in un bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, senza che l’operazione bancaria costituisca il prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto. Per le sezioni Unite, dunque, la donazione fatta con bonifico è una donazione “diretta” che necessita dell’atto pubblico.

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. Sentenza 27 luglio 2017, n. 18725