Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019: la circolare dell’Inps

L’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Allegato n. 1), reca disposizioni in materia di esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita stabilito per l’anno 2019 per alcune categorie di lavoratori, nonché per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo n. 67/2011, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; non sono destinatari della disposizione in esame coloro che accedono al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, di cui alla legge n. 232/2016, e i soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale.

Fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita

L’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede che “per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Pertanto, ai requisiti anagrafico e contributivo, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi ai sensi del decreto direttoriale 5 dicembre 2017 del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ne consegue che nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6 della legge n. 214/2011, è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che gli stessi abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Ai fini di quanto sopra, per le specifiche categorie di lavoratori individuate della legge n. 205/2017 e per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente faticose e pesanti, la disposizione in esame esclude, per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, l’incremento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni.

Pertanto, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.

L’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, prevede che l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita si applichi alle seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Si specifica che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Lavoratori c.d. gravosi

Ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:

A. operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
B. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
C. conciatori di pelli e di pellicce;
D. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
H. insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
I. facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
L. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
N. operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
O. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
P. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
Q. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall’anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali di cui sopra a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività c.d. gravosa.

Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

L’articolo 1, comma 148, lettera b), individua come destinatari dell’esclusione in esame gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011, ossia le seguenti categorie di lavoratori

  1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
  2. lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
  3. lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
  4. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.

Per la verifica della sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del D.lgs n. 67/2011 si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con la circolare n. 90 del 2017.

Fonte: Circolare Inps n.126