Esenzioni per invalidità: le categorie

Invalidità Civile. Come ottenere l’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale?

L’invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata all’ INPS per via telematica.

L’esenzione da chi è riconosciuta?

E’ riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.

Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.

L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche (per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria Asl).

Secondo le linee guida del Ministero della Salute solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe “C”, su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.

Categorie di invalidi esenti

Invalidi di guerra

  • G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi civili

  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Invalidi – Vittime atti terrorismo – Vittime del dovere

  • V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

Invalidi di guerra

Invalidi per lavoro

  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991)