Furto durante i lavori della tua abitazione? Ecco cosa puoi fare

Hai subito un furto durante i lavori della tua abitazione? I ladri hanno utilizzato i ponteggi? Ecco come puoi rivalerti per ottenere il risarcimento.

L’art. 2051 c.c. recita : “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Il delitto di furto in appartamento è invece disciplinato dal codice penale all’art 624 bis e si verifica quando: un soggetto si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si ravvisa che, qualora non si siano osservate le ordinarie norme di diligenza da parte dell’impresa appaltatrice e qualora non siano state adottate le idonee misure per impedire l’uso anomalo delle impalcature – si configura la responsabilità concorrente del condominio in base all’art. 2051 c.c. , sussistendo l’obbligo di vigilanza e di custodia sul soggetto che ha deciso il posizionamento della struttura ( cfr. Cassazione sent n. 9707/1997 e sent n. 6435/2009) .

Sentenza di riferimento è la n. 26900/2014 della Cassazione confermativa rispetto alla sentenza della Corte di Appello con cui era stata ravvisata sia  la responsabilità civile della ditta appaltatrice, rea di non aver adottato le misure volte a prevenire il furto ( come un servizio di guardania e una accurata illuminazione) sia il condominio per non aver assunto iniziative volte a costringere la ditta appaltatrice ad adottare le misure idonee per tutelare il fabbricato.

Va aggiunto che un’eventuale clausola di discarico della responsabilità è efficace solo nei rapporti delle parti contraenti del contratto di appalto (condominio e appaltatore) e consentono al condominio di rivalersi sulla ditta appaltatrice in caso di loro mancata osservanza. Non sono invece opponibili ai terzi danneggiati (art. 1372, comma 2 c.c.) per cui il condominio deve controllare che di fatto la ditta appaltatrice realizzi le opere di prevenzione di eventuali furti, non potendosi limitare ad invocarne la presenza nel contratto concluso con la ditta appaltatrice e la loro obbligatorietà.