Gli elementi qualificanti della responsabilità medica

La responsabilità medica e gli elementi qualificanti.

La responsabilità medica è una species di responsabilità professionale, che fa riferimento all’esercizio di un’attività di carattere intellettuale. Gli elementi qualificanti sono: nella prestazione di un’opera intellettuale, improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o c.d.leges artis del settore di riferimento del professionista (c.d. perizia); nella (tendenziale) autonomia e discrezionalità (specialiter tecnica) riconosciuta al professionista nell’esecuzione della prestazione, anche ove si inserisca in un rapporto di lavoro subordinato (su tutti l’esempio del medico dipendente dell’ente ospedaliero); nel carattere personale della prestazione ai sensi dell’art.2232 c.c.

Nell’ambito dell’esercizio dell’attività medica occorre distinguere la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria da quella di cui è chiamato a rispondere il singolo medico, che ha posto in essere la condotta colposa causa di pregiudizio per il paziente.

In materia sanitaria per la configurabilità della responsabilità medica è necessario dimostrare che il sanitario abbia violato il dovere di diligenza su di lui incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art 1176 comma 2 c.c.

Di questi  eventuali errori risponde anche la struttura sanitaria trattandosi di operato dei propri ausiliari necessari ex art 1228 c.c. Ne consegue che la clinica è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche latu sensu alberghiere che a quelle eventualmente imputabili all’operato dei propri. A prescindere poi dalla qualificazione dell’obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e della qualificazione della responsabilità del sanitario come extracontrattuale ovvero contrattuale per “contatto sociale” tra il paziente ed il sanitario nonché la struttura ove lo stesso si trova ad operare, occorre che venga provato l’inadempimento o l’inesatto adempimento del medico. (Tribunale Roma, Sezione 13 civile – Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2292).

Può, invece, una struttura sanitaria rispondere dell’ operato del chirurgo anche se si limita a ospitarlo? A questa domanda ha risposto la sentenza del tribunale di Verona