Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti

L’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406.

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall’età.

Come funziona?

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.

Quali sono le condizioni?

Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stato riconosciuto cieco assoluto; è indipendente dal reddito; è indipendente dall’età.

La prestazione economica è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

L’art. 2 della Legge 24 giugno 2010, n. 107 riguardo alla cumulabilità delle prestazioni economiche, precisa: Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).