Indennità di frequenza: a chi spetta e come presentare la domanda

L’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, per l’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Cosa bisogna fare?

Il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo. L’indennità è pari a 282,55 euro mensili.

Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.853,29 euro. Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

Come presentare la domanda?

L’indennità di frequenza secondo l’Inps spetta a chi:

  • ha meno di 18 anni;
  • ha avuto, a seguito di accertamento sanitario, il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
  • si trova in stato di bisogno economico;
  • è cittadino italiano;
  • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
  • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Per presentare domanda puoi contattarci info@studiolegalegennaroorlando.it