Intervento operatorio svolto in equipe: la posizione di garanzia

L’attività medica d’équipe è quella posta in essere con la partecipazione e la collaborazione di diversi sanitari che eseguono un intervento in gruppo. Il medico è responsabile penalmente non solo quando sbaglia in prima persona, ma anche quando l’errore viene commesso da un suo collega durante un intervento realizzato in «equipe medica» a cui entrambi partecipano.

In genere, la figura più a “rischio” è quella del capo équipe che, oltre a rispondere del proprio operato, assume anche una particolare posizione di garanzia nei confronti del paziente. L’ultima sentenza della Corte di Cassazione in tema di colpa medica, fa riferimento “nel caso di intervento operatorio svolto in equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, con la conseguenza che è ravvisabile la sua responsabilità ove, terminato l’intervento, si sia allontanato senza avere affidato il paziente ad altri sanitari, debitamente edotti, in grado di seguire il decorso post operatorio (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva assolto dal reato di omicidio colposo due chirurghi che erano intervenuti in ausilio dei colleghi meno esperti sostituendosi agli stessi nella conduzione dell’intervento, e si erano poi allontanati, con successivo decesso della paziente per non essere stata trasferita in una struttura provvista di rianimazione”. (Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 18 maggio 2018, n. 22007 – Data udienza 23 gennaio 2018).

In tema di responsabilità medica di carattere penale è fondamentale che il giudice accerti se e a quali condizioni ciascun componente dell’equipe debba farsi carico delle manchevolezze degli altri o se invece egli possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui. E’ intervenuta la Corte di cassazione sentenza 27314/2017