L’accesso al terrazzo deve essere consentito a tutti i condomini. Ecco i motivi

Vi è mai capitato di trovare un bel lucchetto che non vi consente l’accesso al terrazzo condominiale?

Il condomino deve essere messo in condizioni di poter accedere ai beni condominiali ex art. 1117 c.c., ad esempio il terrazzo su cui si trovano le antenne o l’androne dove si trovano i contatori: trattandosi di parti dell’edificio destinate all’uso comune. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell’ordinanza n. 23300/2017. Il caso riguardo un condomino che aveva citato davanti al Tribunale, alcuni comproprietari delle parti comuni dell’edificio, sostenendo che dopo la modifica delle chiavi del portoncino di ingresso, gli era impedito l’accesso all’androne condominiale, dove si trovavano i contatori dell’acqua, e anche l’accesso al terrazzo, dove c’era l’antenna televisiva. La Corte d’Appello, accoglieva la domanda, sancendo il diritto del singolo ad accedere all’androne e al terrazzo dell’edificio.

I condomini proposero ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello, non teneva conto che la presunzione di condominialità, di cui all’ articolo 1117 codice civile, può essere superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, poiché si scontrava con l’accertamento operato in appello secondo cui i beni in questione erano destinati all’uso comune. Inoltre, l’unità di proprietà del singolo è, per i giudici, parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale cui ineriscono i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa. Quindi sia l’ingresso che la terrazza di copertura. Il ricorso, pertanto, veniva rigettato e i ricorrenti condannati a rimborsare le spese di giudizio.