Nuovi alimenti: quali sono e come sono regolamentati

Nuovi alimenti sulle nostre tavole? Dal 1° gennaio 2018 è diventato attuativo il Regolamento(UE) n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 che si occupa della regolamentazione della produzione e del commercio dei novel food.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, si applica la seguente definizione:

a) ” nuovo alimento “: qualsiasi alimento che non è stato utilizzato per il consumo umano in misura significativa all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997, indipendentemente dalle date di adesione degli Stati membri all’Unione e che rientra in almeno uno dei seguenti categorie:

  1. alimenti con una struttura molecolare nuova o intenzionalmente modificata, in cui tale struttura non è stata utilizzata come alimento o all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997;
  2. alimenti costituiti da, isolati o prodotti da microrganismi, funghi o alghe;
  3. alimenti costituiti da, isolati o prodotti a partire da materiali di origine minerale;
  4. alimenti costituiti da, isolati o prodotti a partire da piante o loro parti, tranne quando l’alimento ha una storia di uso alimentare sicuro all’interno dell’Unione ed è costituito da, isolato o prodotto da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta da: pratiche di moltiplicazione tradizionali che sono state utilizzate per la produzione di alimenti all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997; pratiche di moltiplicazione non tradizionali che non sono state utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, quando tali pratiche non comportano cambiamenti significativi nella composizione o struttura dell’alimento che ne influenzano il valore nutrizionale, il metabolismo o il livello indesiderabile sostanze; alimenti costituiti da, isolati o prodotti da animali o loro parti, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche di allevamento tradizionali che sono stati utilizzati per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 e gli alimenti di tali animali hanno una storia di uso alimentare sicuro all’interno l’Unione; alimenti costituiti da, isolati o prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti derivati ​​da animali, piante, microrganismi, funghi o alghe; gli alimenti derivanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, che dà luogo a cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura di un alimento, influenzando il suo valore nutrizionale, il metabolismo o il livello di sostanze indesiderabili; alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283; vitamine, minerali e altre sostanze utilizzati in conformità della direttiva 2002/46 / CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013, se: un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 è stato applicato come indicato al punto (a) (vii) del presente paragrafo; contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati; alimenti utilizzati esclusivamente negli integratori alimentari all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997, quando sono destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari quali definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46 / CE.

A seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti alimentari, la Commissione europea ha chiesto all’EFSA di aggiornare e sviluppare orientamenti scientifici e tecnici per la preparazione e la presentazione delle domande di autorizzazione di nuovi prodotti alimentari.  Importante sono i dati necessari per le valutazioni di sicurezza dei nuovi alimenti. 

I requisiti che dovrebbero essere coperti in tutte le domande riguardano la descrizione del nuovo prodotto alimentare, il processo di produzione, i dati di composizione, le specifiche, gli usi proposti e i livelli d’uso, e l’assunzione anticipata del nuovo cibo. 

Laddove sono stati identificati potenziali pericoli per la salute, come riportato nella guida efsa, dovrebbero essere discussi in relazione alle assunzioni previste del nuovo alimento. Sulla base delle informazioni fornite, l’EFSA valuterà la sicurezza del nuovo prodotto alimentare nelle condizioni d’uso proposte.

Il 25 novembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari.

 Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari, l’EFSA, se del caso, prende in considerazione quanto segue:

  1. se il nuovo alimento in questione è sicuro quanto il cibo di una categoria alimentare comparabile già presente sul mercato all’interno dell’Unione;
  2. se la composizione del nuovo prodotto alimentare e le condizioni del suo impiego non costituiscono un rischio per la sicurezza per la salute umana nell’Unione;
  3. un nuovo alimento, destinato a sostituire un altro alimento, non differisce da tale alimento in modo tale che il suo consumo normale sia dannoso dal punto di vista nutrizionale per il consumatore.

Il regolamento introduce anche una procedura speciale per la valutazione della sicurezza degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, basata su una storia di uso alimentare sicuro. In questo caso, una notifica per l’immissione sul mercato di un alimento tradizionale da un paese terzo viene inviata alla Commissione che la trasmette a tutti gli Stati membri e all’EFSA. Uno Stato membro o l’EFSA possono presentare obiezioni di sicurezza debitamente motivate sull’immissione sul mercato dell’alimento notificato. In quest’ultimo caso, il richiedente può trasformare la notifica in una domanda, per la quale sarà richiesta una valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA.