Polizze professionali dei medici

doctor-1299996_1280Negli ultimi 15-20 anni abbiamo assistito ad un cambiamento di regime del meccanismo di copertura nelle polizze professionali: si è passati da un sistema in regime “loss occurence” ad un sistema in regime “claims made”. Il nostro codice civile parla solo del sistema in loss occurrence per le assicurazioni di responsabilità civile generale e quindi anche per quelle di responsabilità civile professionale. Infatti l’art. 1917 c.c., comma 1, dispone: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.” Quindi il regime loss occurrence copre i fatti professionali posti in essere durante il periodo di assicurazione a prescindere dal momento in cui tali fatti possano generare una richiesta di risarcimento o più in generale una contestazione o reclamo. Il legislatore, ricordiamo, fissa a 10 anni il termine di prescrizione per richiedere un risarcimento danni per rapporti contrattuali e a 5 anni qualora vi sia responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2049 del codice civile. Quindi se mi assicuro per un solo anno in regime di loss occurrence la Compagnia di Assicurazioni dovrà aprire una “finestra temporale “che durerà fino al massimo di 10 anni qualora vi sia un reclamo di responsabilità professionale originato dai fatti professionali posti in essere nell’unico anno di copertura assicurativa. E’ intuibile che tale regime portava gli Assicuratori all’assunzione di un rischio elevato che si traduceva in un aumento massiccio dei premi di polizza. Pertanto fu introdotto un nuovo regime di derivazione anglosassone, un contratto atipico ma degno di tutela giuridica: il regime “claims made”. Tale regime conferisce copertura per tutti i fatti professionali accaduti nell’anno di copertura assicurativa sempre che nello stesso anno sia stato ricevuto un reclamo dall’assicurato e lo stesso lo abbia comunicato agli Assicuratori.  Scaduta la polizza, eventuali reclami o richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza non potranno più essere denunciati agli Assicuratori. E’ evidente che il regime in claims made elimina quella finestra temporale di 5 o di 10 anni tipica del regime in loss occurrence. E quindi per avere una copertura successiva alla scadenza del primo anno di polizza occorre pagare ogni anno il rinnovo delle coperture assicurative. Questo meccanismo anglosassone ha portato ad aumento degli incassi dei premi da parte degli assicuratori, una progressiva diminuzione dei premi medi delle polizze professionali, ed inoltre ad una sensibile riduzione di tutela assicurativa da parte degli assicurati. Col passare degli anni il regime claims made è stato oggetto di diverse controversie giurisprudenziali, ma ad oggi la Cassazione ha ribadito che tale regime è meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento. Negli anni il regime claims made “puro”è stato mitigato dall’introduzione di due istituti: la retroattività e la postuma. La retroattività consente di coprire le richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza che siano originate da attività professionali effettuate prima della stipula della polizza stessa. L’operatività della retroattività è subordinata al fatto che l’assicurato non sia conoscenza di reclami o “situazioni sospette” sui fatti professionali pregressi da assicurare. La postuma è stata introdotta per ovviare principalmente al problema che si veniva a creare con la cessazione definitiva dell’attività professionale. Qualora il medico terminava definitivamente l’attività professionale, ad esempio per pensionamento, accadeva che per ottenere una copertura anche dopo l’inizio della pensione doveva continuare a pagare la polizza anno per anno. La postuma, invece, consente di attivare in una volta sola la copertura assicurativa per un certo numero di anni a partire dalla cessazione definitiva dell’attività professionale. Tale garanzia viene concessa gratuitamente per almeno un anno e a pagamento, in un’unica soluzione, per estenderla fino a 10 anni o illimitata. La recente legge Gelli sulla responsabilità sanitaria, entrata in vigore il 01.04.2017, ha introdotto l’obbligo di una retroattività di n.10 anni e di una postuma per cessazione attività di ulteriori 10 anni nelle polizze rc professionali per medici.