Responsabilità dell’amministratore di condominio

Il codice civile, con riferimento alle obbligazioni in generale, stabilisce che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176, 1° comma) e che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” (art. 1176, 2° comma). L’amministratore di condominio deve tutelare gli interessi dei condomini, deve amministrare e gestire i beni comuni e dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiali.

Tra i compiti che spettano all’amministratore quello di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e curare l’osservanza del regolamento di condominio; riscuotere  i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria dell’edificio; mettere in atto gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e assicurare l’uso comune e le prestazioni dei servizi nell’interesse di tutti i condomini.

Circa l’obbligo di riscuotere i contributi, l’eventuale inerzia dell’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni può cagionare gravi pregiudizi al condominio, ragion per cui l’amministratore può essere chiamato a rispondere del danno subito, qualora esposto ad azioni di recupero del credito da parte di fornitori o prestatori d’opera, proprio per il fatto di non avere promosso le necessarie azioni verso i condomini morosi.

L’amministratore di Condominio, ai sensi dell’articolo 1130 del codice civile, deve sia erogare le spese, sia riscuotere i contributi. Non può quindi sottrarsi alla prima di tali obbligazioni con l’asserire di non avere adempiuto alla seconda, inadempimento ingiustificato, attesi i poteri conferiti all’amministratore ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di ottenere, ove occorra, decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (Corte d’Appello di Roma 18/04/2007 n 1763).