Spese mediche e assistenza disabili

Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito
complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Sono considerate con disabilità, ai fini della deduzione: le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992; le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. È sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo.
Per gli invalidi civili, invece, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Le spese ammesse in deduzione sono: le spese mediche generiche, quali medicinali, prestazioni rese da un medico generico; le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie; le spese di assistenza specifica.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per: l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica; le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;  le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

È possibile, inoltre, come riporta la guida dell’Agenzia dell Entrate, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che: siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap; siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.
Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale.
A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.