Stipendio non pagato. Cosa può fare il lavoratore?

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo di riferimento, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Ma se il lavoratore non ha ottenuto il riconoscimento di quanto gli spetta cosa deve fare?

Il lavoratore dipendente deve inoltrare al datore di lavoro una comunicazione scritta, determinata e dettagliata delle voci e dei relativi importi che ha già eventualmente ricevuto e che ancora deve ricevere a titolo di arretrati.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio, secondo l’art.2697 c.c., deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

In una recente sentenza del Tribunale di Velletri l’onere della prova del diritto azionato incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui nei casi in cui l’oggetto della controversia riguardi l’accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve dare la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. In relazione alla prova dei pagamenti, si rileva come costituisca dovere legale del datore di lavoro di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme dovute al lavoratore.

Si ricorda che il lavoratore ha tempo 5 anni per rivendicare uno stipendio non pagato, poichè lo stipendio è un pagamento che si prescrive in 5 anni.

Cfr. Tribunale di Velletri – Sentenza 20 marzo 2018, n. 453, Data udienza 20 marzo 2018