Un privato può rinunciare al diritto di proprietà?

Un proprietario può rinunciare al diritto di proprietà? Può accadere che la proprietà diventa solo un “peso” come fonte di tasse e responsabilità o può accadere che un privato vuole liberarsi di un proprio bene immobile. I casi possono essere i più svariati, quando il proprietario vuole liberarsi di terreni con evidenti problemi di dissesto idrogeologico o inquinati (al fine di evitare i costi per «opere di consolidamento, demolizione e bonifica) o edifici inutilizzabili (per evitare i costi di demolizione).

Ma cosa dice la giurisprudenza al riguardo?

L’art 827 del codice civile recita che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

È ammissibile che, con un atto unilaterale, il proprietario rinunci al diritto di proprietà di un bene immobile (cosiddetta rinuncia abdicativa). È, però, inammissibile rinunciare al diritto di proprietà «al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all’Erario – e dunque in capo alla collettività intera – i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione o di demolizione dell’immobile»: in tal caso, l’atto di rinuncia è nullo. Lo afferma l’avvocatura generale dello Stato in un parere di massima indirizzato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.

L’atto di rinuncia sarebbe inoltre qualificabile in «frode alla legge» perché volto «al conseguimento di un risultato in contrasto» con il dettato costituzionale; e da ritenersi stipulato in spregio al divieto di abuso del diritto. (1)

Il Tar Piemonte, sez. I, sentenza 28 marzo 2018 n. 368 (Pres. Ravasio, est. Giordano) si è pronunciato sulla rinuncia al diritto di proprietà: il privato non può abdicare al diritto di proprietà, in particolare, il privato il cui fondo sia stato occupato per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e che poi non sia stato espropriato nelle forme legislativamente previste, non può unilateralmente abdicare al diritto di proprietà vantato sul fondo medesimo. tutti i casi in cui il codice civile ha espressamente ammesso la rinunzia ad un diritto reale risultano accomunati dal fatto che a fronte della rinuncia la proprietà immobiliare non rimane “acefala”, perché in tali casi la rinunzia provoca l’estinzione del diritto reale minore e la correlativa riespansione della piena proprietà; ovvero, trattandosi di diritti reali minori in comunione, provoca l’accrescimento delle quote altrui sul diritto reale minore.

(1)Articolo 1344 del Codice civile