Negoziazione assistita: Notaio superfluo

Risultati immagini per negoziazione assistita immagini gratisL’accordo di negoziazione assistita con cui due coniugi pervengono alla definizione della propria separazione personale, con contestuale cessione di un bene immobile, se munito del nulla osta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. Tra questi effetti, in particolare, non può non essere ricompreso anche quello di costituire titolo per la trascrizione, senza che a tal fine siano necessarie ulteriori autenticazioni da parte di un pubblico ufficiale. Esigere, infatti, l’intervento di un’ulteriore figura professionale, contrasterebbe con la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficacia della giustizia civile, espressamente enunciata nel preambolo del Decreto legge n. 132/2014 sulla negoziazione assistita, addossando alle parti “ulteriori formalità e costi aggiuntivi”. Questo, con effetti completamente “disincentivanti” nei confronti della negoziazione medesima, “incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal legislatore”. Sono le interessanti conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Pordenone con decreto del 16 marzo 2017, emanato nell’ambito di una vicenda in cui due coniugi avevano sottoscritto una convenzione di negoziazione, tra le cui condizioni era contenuto il trasferimento, tra loro, della quota di proprietà di un bene immobile. L’accordo era stato depositato presso la locale Procura, ottenendo il prescritto nulla osta non essendo presenti figli minori o soggetti a questi equiparati, nonché annotato dall’Ufficiale dello stato civile. Tuttavia, una volta che lo stesso era stato presentato presso la Conservatoria dei registri immobiliari, era stata rifiutata la trascrizione della cessione dell’immobile ed erano stati sollevati dubbi circa l’idoneità del titolo, asseritamente privo di valida autenticazione ai fini della trascrivibilità. Con la pronuncia in oggetto, i giudici di merito hanno, quindi, ordinato al Conservatore dei registri immobiliari, di procedere alla citata trascrizione, ritenendo accertato che, in materia di famiglia ex articolo 6 del Decreto legge n. 132/2014, non è richiesta, né è necessaria, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.