Responsabilità Medica

imm-responsabilitaAlla luce delle novità introdotte dalla Riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica di personale e strutture sanitarie, è bene sottolineare come siano state modificate anche le modalità con cui richiedere, nonché ottenere, il risarcimento del danno subito a causa di eventi di malasanità. Si può affermare che la riforma ha inciso in maniera positiva sul diritto al risarcimento del danno del paziente, perlomeno da un punto di vista di celerità e certezza. Ad oggi, infatti, la controversia eventualmente sorta tra medico e paziente si arresta in prima battuta, prima ancora di sfociare in un lungo processo, grazie all’istituto deflattivo della mediazione, nonché della conciliazione; e grazie all’obbligo che avranno d’ora in poi personale e strutture mediche di dotarsi di un’assicurazione. Innanzi tutto, prima di notificare l’atto di citazione in giudizio, il paziente che si ritenga danneggiato dovrà esperire la regolare procedura di mediazione, tentando di giungere ad un accordo. L’organismo competente alla deflazione del contenzioso si individua facendo riferimento alla città in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente per il giudizio. Il paziente danneggiato deve necessariamente farsi rappresentare da un avvocato, tenuto alla valutazione della congruità dell’offerta proposta dalla controparte, e sulla convenienza dell’accordo. Quest’ultima deve essere tale da far apparire non motivato il successivo avvio del processo ordinario, il cui esito non è quasi mai prevedibile. Basterebbe, infatti, che la compensazione delle spese legali sia rimessa ad entrambe le parti per far sì che appaia maggiormente conveniente l’accordo volontario con il medico, nonché con le assicurazioni stesse. In alternativa, si potrebbe esperire il tentativo di conciliazione tra le parti tramite l’accertamento tecnico preventivo, effettuato da parte di un consulente tecnico d’ufficio, c.d Ctu, nominato dal tribunale competente. Il Ctu dovrà accertare l’an e il quantum dell’eventuale responsabilità medica, e su tali valutazioni si baserà la decisione dell’avvocato del paziente, rispetto all’opportunità di intraprendere il giudizio. Al procedimento di consulenza tecnica preventiva devono partecipare obbligatoriamente tutte le parti, compresa l’assicurazione, le quali hanno hanno l’obbligo di presentare al danneggiato un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui si ritenga non dovuta l’offerta. Il rischio che deriva dalla mancata partecipazione alla consulenza da parte dell’assicurazione, risiede nella condanna, al termine del processo, a sostenere interamente le spese processuali e quelle di consulenza sostenute dal paziente danneggiato. Ciò in quanto tale atteggiamento si rivelerebbe contrario alle esigenze di economia processuale e deflazione del contenzioso. Inoltre, l’assicurazione subirà sanzioni da parte dell’Ivass.