Vittime di Stalking

indexLe vittime del reato di stalking potranno sempre accedere al gratuito patrocinio, beneficiando dell’assistenza legale gratuita, a prescindere dal reddito e dal deposito di qualsiasi documentazione reddituale. Infatti, con la sentenza n. 13497 del 20 marzo 2017, la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, si è pronunciata con una sentenza interpretativa di fondamentale importanza, sciogliendo i dubbi in merito all’interpretazione della normativa in materia di gratuito patrocinio per le vittime del reato di stalking. La vicenda è sorta dal caso di una donna, vittima e persona offesa per il reato di stalking ex art. 612-bis c.p., che presentava al GUP del Tribunale di Bolzano un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale veniva rigettata (e del pari rigettata veniva anche la relativa opposizione) in quanto inammissibile perché la donna aveva omesso di depositare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi propri e del nucleo familiare. Il Giudice aveva dunque ritenuto requisito essenziale ed imprescindibile per l’ammissione al gratuito patrocinio il deposito della documentazione relativa ai redditi. La normativa in materia di gratuito patrocinio è reperibile nel DPR 115/2002 che, all’art. 76, indica il requisito reddituale per l’ammissione alla misura statuendo che può essere ammesso al patrocinio chi e’ titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22, tenuto conto dell’eventuale cumulo dei redditi dei familiari conviventi. Tuttavia, la stessa norma al comma 4-ter, introdotto dal 2009, prevede una norma di favore, per l’ammissione al gratuito patrocinio, per le persone offese da determinati reati, tra cui le vittime del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (cd stalking) che “possono essere ammesse al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge“.