Gratuito Patrocinio

avvocato-gratisMancata ammissione al “gratuito patrocinio”? Il difensore può “tutelarsi” in via autonoma, anche in virtù del riconoscimento a suo favore di un vero e proprio potere di impugnativa. E’ questo in parole povere il principio di diritto coniato dalla Cassazione con la sentenza 15197/2017. Nel Maggio del 2016 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo – o meglio il ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 -avanzato da un avvocato ed avente ad oggetto l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, con la quale a sua volta in precedenza era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’attività legale svolta nel precedente procedimento principale. La decisione di inammissibilità richiamava a proprio fondamento l’assenza di elementi che provassero “l’estensione” della nomina del legale anche alla procedura concernente l’ammissione al gratuito patrocinio, e quindi non semplicemente limitata al procedimento principale. La Quarta Sezione Penale della Cassazione, accogliendo il ricorso avanzato dal legale, con la sentenza 15197/2017 ha disposto però l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza adottata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza capitolino e sopra ricordata. Quali sono i motivi alla base di tale decisione? La Suprema Corte in tal modo si allinea ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, tra l’altro ricordata dal ricorrente nel dolersi della violazione di legge: già con sentenza  n. 30181/2004 infatti si riconosceva al difensore , anche con riguardo al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato , la titolarità di una vera e propria impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella normalmente attribuita all’imputato.