Appello

cassazione-corte-2-600x400Le Sezioni unite  stabiliranno i limiti entro i quali l’appello potrà essere considerato inammissibile per mancata specificità dei motiviNel mirino dei giudici della Terza sezione civile finisce l’articolo 54 del decreto Sviluppo (Dl 83/2012) che ha ridisegnato l’appello. La Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 8845 depositata ieri si concentra sulla nozione di specificità dei motivi, richiesta ora a pena di inammissibilità per il rito ordinario e per quello del lavoro (articoli 342 e 434 del Codice di procedura civile). L’interpretazione della norma non è stata univoca da parte dei giudici di legittimità e lo è stata ancora di meno in sede di merito. La Suprema corte ha a volte escluso che il nuovo testo normativo richieda una determinata forma per le deduzioni della parte appellante o la necessità che queste ricalchino la sentenza contestata con un diverso contenuto. Al ricorrente sarebbe però imposto di individuare in modo chiaro i motivi di impugnazione, formulando le ragioni di dissenso. Secondo l’indirizzo più restrittivo, infatti, la riforma imporrebbe di offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. Inoltre sarebbe necessario, anche quando la sentenza venga interamente censurata, che le ragioni sulle quali si fonda l’appello siano esposte con sufficiente grado di specificità, in modo da essere in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. La giurisprudenza di merito e la dottrina hanno assunto posizioni decisamente più differenziate: da quella più riduttiva, secondo la quale rispetto al passato sarebbe cambiata solo la sanzione, ora di inammissibilità e quindi non più sanabile, anziché di nullità, fino a “pretendere” che l’atto di appello sia un vero e proprio progetto alternativo di sentenza con tanto di motivazione considerata corretta. Scegliere una strada o un’altra non è, per la Cassazione, di poco conto, considerando che l’ordinamento ha finito per attribuire all’appello, senza una “copertura” costituzionale, un ruolo cruciale nella tutela dei diritti soprattutto per quanto riguarda il giudizio di fatto. Nella consapevolezza dell’importanza di una maglia più o meno stretta per l’accesso al secondo grado, i giudici hanno chiesto alle Sezioni unite di affrontare, pur in presenza di una giurisprudenza consolidata, anche la questione relativa all’improcedibilità in caso di mancato deposito della sentenza gravata di ricorso per cassazione da parte del ricorrente, anche nel caso in cui una copia notificata completa della relata si trovi nella produzione del controricorrente o negli atti di causa. I giudici chiedono di rimeditare l’indirizzo più severo in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale.