Perdità di Chance

law-and-justice-conceptPer chance si intende quella perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, cioè una effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile.Una ragazza, vittima di un incidente stradale in seguito al quale riportò delle lesioni cerebrali, convenne in giudizio il conducente della vettura che aveva impattato contro il motociclo nel quale ella si trovava. Venne chiamato in causa anche il conducente del motociclo che la trasportava. Il Tribunale condannò il conducente del motociclo e la compagnia assicurativa al risarcimento danni in favore della ragazza. Le furono riconosciute delle somme a titolo di danno biologico, danno esistenziale e danno da perdita di chance. Le parti condannate al pagamento hanno proposto appello. La Corte d’appello ha confermato in parte la condanna di primo grado, escludendo gli importi liquidati a titolo di danno esistenziale e di danno da perdita di chance. Il danno da perdita di possibilità è stato riconosciuto per la prima volta con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999. Tale sentenza ha riconosciuto la risarcibilità non soltanto del danno ingiusto causato ai diritti soggettivi, ma anche quelle “legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici in tal senso”.  Contro la decisione della Corte d’appello, la vittima dell’incidente ha proposto ricorso per cassazione. Nel caso in questione la ricorrente ha sostenuto che le chances che si assumono perse attengano alla sua futura attività lavorativa, a causa dei postumi permanenti della lesione della salute e, quindi, che le spettasse il riconoscimento del danno da perdita di chance. La Corte di Cassazione, con sentenza della terza sezione civile, n. 6488/2017ha rigettato il ricorso. I giudici hanno richiamato la decisione di secondo grado che ha ritenuto la natura patrimoniale del danno «correlata alla perdita di una concreta opportunità di guadagno o del conseguimento di un determinato bene, a causa delle lesioni patite dalla danneggiata». Ha quindi affermato che la vittima avrebbe dovuto provare quantomeno il suo pregresso buon andamento scolastico al fine di dimostrare, sia pure in via presuntiva, «le concrete aspettative di effettiva positiva riuscita del percorso universitario» o, comunque, prospettive di inserimento «in ambiente professionale richiedente competenze intellettuali che le avrebbero consentito un lavoro maggiormente remunerativo rispetto a quello cui oggi potrebbe accedere»