Fondo di solidarietà per coniugi separati


mani tese
Si tratta di un fondo creato dal governo del valore di 750 milioni di euro per la durata di due anni. Il fondo, come si legge nel testo del decreto – è indirizzato alle persone bisognose separate. Per accedere ai contributi è necessario quindi: avere figli minorenni o maggiorenni con handicap grave; non aver ricevuto l’assegno periodico di mantenimento dall’ex coniuge nonostante questo fosse tenuto a darlo; avere un Isee uguale o inferiore a 3.000 euro; aver già tentato – senza successo – di recuperare l’assegno dall’ex coniuge. Né le persone divorziate, né i partner delle unioni civili potranno usufruirne. E nemmeno coloro che pur trovandosi in una difficile condizione economica, non abbiano figli con handicap a carico. Al fondo può accedere solo chi non ha ricevuto il pagamento dell’assegno di mantenimento successivamente al primo 1 gennaio 2016 (ossia dopo l’entrata in vigore della legge). La misura riguarda però sia chi ha ricevuto solo una parte della cifra dovuta, sia chi non ha ricevuto l’assegno.  Le domande per accedere al fondo devono essere presentate presso le cancellerie dei tribunali dove ha sede la Corte d’appello del capoluogo della regione in cui risiede la persona che intende farne richiesta. Per richiedere allo Stato di anticipare l’assegno di mantenimento è necessario compilare un modulo che si trova online sul sito del ministero della Giustizia. Attenzione: le informazioni richieste devono essere inserite correttamente, pena il rischio di non ricevere l’anticipo. Oltre ai dati anagrafici, al codice fiscale e al proprio indirizzo email, è necessario fornire alcune informazioni sulla propria condizione economica: conto corrente bancario; a quanto ammonta l’assegno che dovremmo ricevere dal coniuge inadempiente; specificare se l’ex coniuge ha un reddito da lavoro dipendente. In questo caso è necessario indicare anche i dati del datore di lavoro a cui spetta, infatti, il versamento diretto dell’assegno di mantenimento (detraendo la cifra dalla busta paga del lavoratore); indicare il valore del proprio Isee che deve essere inferiore o uguale a 3.000 euro; una dichiarazione che dimostri che si è in difficoltà economica per avendo un lavoro o che si è disoccupati. In questo caso bisogna anche dichiarare di non aver rifiutato, negli ultimi due anni, alcuna offerta di lavoro; indicare gli importi degli assegni di mantenimento (sia totali, sia parziali) ricevuti dal coniuge nel corso dell’anno precedente. Queste cifre verranno così detratte dall’Isee per determinarne il corretto importo. Alla domanda vanno inoltre allegati una serie di documenti. Anche in questo caso la mancanza di uno di questi potrebbe precludere la possibilità di accedere al fondo. Sono necessari: documento di identità valido; copia autenticata del verbale di pignoramento mobiliare negativo; la visura che dimostri che non si possiedono beni immobili (per ottenerla bisogna rivolgersi alla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente); l’originale del documento che dimostra che si ha diritto all’assegno di mantenimento dall’ex coniuge. Tutte le domande di accesso al fondo di solidarietà devono essere esaminate dal presidente del tribunale (o da un suo delegato) entro 30 giorni da quando vengono presentate. Spetterà poi al ministero della Giustizia, a cui verranno inviate solo le domande accolte, erogare l’anticipo. Le somme variano e saranno proporzionali al disagio economico di ogni persona che ne farà richiesta. È tuttavia bene sapere che in nessun caso l’anticipo potrà superare la cifra massima del cosiddetto “assegno sociale” e cioè 448 euro al mese. Fondo di solidarietà coniugi separati