Unioni Civili e Assegni Familiari

Inps-nuovi-contributi-prestazioni-e-agevolazioni-2016-640x342Assegni familiari e le unioni civili fanno nucleo, è quanto stabilisce la circolare n. 84/2017 pubblicata sul sito dell’INPS. E’ l’effetto della legge 76/2016 che ha equiparato il partner al coniuge. Dopo la pensione di reversibilità, anche agli assegni familiari e al congedo matrimoniale. Se un partner è lavoratore o pensionato, si crea il nucleo familiare richiesto per gli assegni familiari (ANF), non è così per le convivenze. L’Inps lo precisa nella circolare, il reddito del convivente va comunque ad incidere sulla misura dell’assegno eventualmente spettante all’altro convivente. Nell’ individuazione del “Nucleo” di riferimento, la circolare dell’INPS, chiarisce le seguenti tematiche: individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili; determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori convivente; diritto all’assegno per congedo matrimoniale. Nucleo di riferimento:

  • Individuazione del “Nucleo” in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale. In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
  • Individuazione del “Nucleo” formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa. Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto, lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
  • Individuazione del “Nucleo” formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione. In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile.

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, qualora dal suo rapporto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.